Principio dell’esaurimento del diritto
Principio dell’esaurimento del diritto
Il principio trova il suo campo di applicazione nella protezione della proprietà industriale e commerciale (v.), che ricomprende non solo i diritti di brevetto per invenzioni industriali ed i marchi d’impresa, ma anche il diritto d’autore ed i diritti di brevetto per modelli industriali e disegni ornamentali. Tutti questi diritti hanno carattere territoriale, in quanto il titolare potrà sfruttarli, in modo esclusivo, sul territorio dello Stato membro, secondo la disciplina accordata dallo stesso. Fra i diritti che spettano al titolare del diritto suddetto, vi è anche quello di opporsi all’importazione di prodotti provenienti da altri Stati membri, in violazione del suo diritto esclusivo.
Quella che a prima vista potrebbe rappresentare una violazione del divieto alle restrizioni quantitative (v.) all’importazione, trova in realtà la sua giustificazione nell’articolo 30 del Trattato CE, che prevede alcune deroghe tra le quali rientra anche la protezione della proprietà industriale e commerciale. È bene chiarire che tali deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo, in quanto si suole distinguere, in giurisprudenza, tra “esistenza del diritto ed esercizio dello stesso” (sentenza 23 maggio 1978, Hoffman-La Roche, in causa 102/77). La distinzione è fondamentale per principio in esame, in quanto il titolare del diritto non può opporsi all’importazione ed alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio, nello Stato di esportazione, da lui stesso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Per la tutela del diritto di esclusiva è, quindi, necessario stabilire le condizioni in cui si è verificata la prima immissione in commercio: se non vi è stato il consenso del titolare originario, ovvero se il prodotto è stato messo in commercio da persona non legata a questi da alcuna dipendenza, ciascun titolare può opporsi all’importazione del prodotto di marchio uguale o confondibile (sentenza 3 luglio 1974, Hag I, in causa 192/73; sentenza 17 ottobre 1990, Hag II, in causa C-10/89).
Il principio trova il suo campo di applicazione nella protezione della proprietà industriale e commerciale (v.), che ricomprende non solo i diritti di brevetto per invenzioni industriali ed i marchi d’impresa, ma anche il diritto d’autore ed i diritti di brevetto per modelli industriali e disegni ornamentali. Tutti questi diritti hanno carattere territoriale, in quanto il titolare potrà sfruttarli, in modo esclusivo, sul territorio dello Stato membro, secondo la disciplina accordata dallo stesso. Fra i diritti che spettano al titolare del diritto suddetto, vi è anche quello di opporsi all’importazione di prodotti provenienti da altri Stati membri, in violazione del suo diritto esclusivo.
Quella che a prima vista potrebbe rappresentare una violazione del divieto alle restrizioni quantitative (v.) all’importazione, trova in realtà la sua giustificazione nell’articolo 30 del Trattato CE, che prevede alcune deroghe tra le quali rientra anche la protezione della proprietà industriale e commerciale. È bene chiarire che tali deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo, in quanto si suole distinguere, in giurisprudenza, tra “esistenza del diritto ed esercizio dello stesso” (sentenza 23 maggio 1978, Hoffman-La Roche, in causa 102/77). La distinzione è fondamentale per principio in esame, in quanto il titolare del diritto non può opporsi all’importazione ed alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio, nello Stato di esportazione, da lui stesso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica. Per la tutela del diritto di esclusiva è, quindi, necessario stabilire le condizioni in cui si è verificata la prima immissione in commercio: se non vi è stato il consenso del titolare originario, ovvero se il prodotto è stato messo in commercio da persona non legata a questi da alcuna dipendenza, ciascun titolare può opporsi all’importazione del prodotto di marchio uguale o confondibile (sentenza 3 luglio 1974, Hag I, in causa 192/73; sentenza 17 ottobre 1990, Hag II, in causa C-10/89).